CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IX›Capo I
Art. 2582
Ritiro dell'opera dal commercio.
In vigore dal 19 apr 1942
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.
Questo diritto è personale e intrasmissibile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2582