Art. 2582 · Ritiro dell'opera dal commercio.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IXCapo I

Art. 2582

2854 / 3261

Ritiro dell'opera dal commercio.

In vigore dal 19 apr 1942
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima. Questo diritto è personale e intrasmissibile.
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