CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IX›Capo I
Art. 2582
2854 / 3261Ritiro dell'opera dal commercio.
In vigore dal 19 apr 1942
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.
Questo diritto è personale e intrasmissibile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2582