CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IX›Capo II
Art. 2584
Diritto di esclusività.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2584