CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IXCapo II

Art. 2589

Trasferibilità.

In vigore dal 19 apr 1942
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2589

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo