CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IX›Capo II
Art. 2591
Rinvio alle leggi speciali.
In vigore dal 19 apr 1942
Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2591