CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IX›Capo III
Art. 2592
Modelli di utilità.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2592