CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo I›Sez. I
Art. 2597
Obbligo di contrattare nel caso di monopolio.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2597