CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo I›Sez. II
Art. 2600
Risarcimento del danno.
In vigore dal 19 apr 1942
Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni.
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2600