CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo I›Sez. II
Art. 2599
Sanzioni.
In vigore dal 19 apr 1942
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2599