CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IX›Capo III
Art. 2594
Norme applicabili.
In vigore dal 19 apr 2001
Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli . Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2594