CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IX›Capo II
Art. 2590
Invenzione del prestatore di lavoro.
In vigore dal 19 apr 1942
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2590