Art. 2590 · Invenzione del prestatore di lavoro.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IXCapo II

Art. 2590

2862 / 3261

Invenzione del prestatore di lavoro.

In vigore dal 19 apr 1942
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.
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