CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IX›Capo II
Art. 2590
2862 / 3261Invenzione del prestatore di lavoro.
In vigore dal 19 apr 1942
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2590