CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IX›Capo II
Art. 2585
Oggetto del brevetto.
In vigore dal 19 apr 1942
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia immediati risultati industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2585