CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IX›Capo I
Art. 2581
Trasferimento dei diritti di utilizzazione.
In vigore dal 19 apr 1942
I diritti di utilizzazione sono trasferibili.
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2581