CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IXCapo I

Art. 2581

Trasferimento dei diritti di utilizzazione.

In vigore dal 19 apr 1942
I diritti di utilizzazione sono trasferibili. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2581

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