CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IX›Capo I
Art. 2578
Progetti di lavori.
In vigore dal 19 apr 1942
All'autore di progetti di lavori d'ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2578