CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VIII›Capo III
Art. 2574
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In vigore dal 19 apr 1942
Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2574