CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VIII›Capo III
Art. 2569
Diritto di esclusività.
In vigore dal 31 dic 1992
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2569