CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VIIICapo III

Art. 2572

Divieto di soppressione del marchio.

In vigore dal 19 apr 1942
Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2572

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