CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VIII›Capo III
Art. 2570
Marchi collettivi.
In vigore dal 31 dic 1992
I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2570