Art. 2565
Trasferimento della ditta.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2565
Trasferimento della ditta.
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La norma stabilisce che non è possibile vendere o cedere la ditta da sola, separandola dall'azienda. Se un'azienda viene trasferita tra persone in vita, la ditta passa al nuovo acquirente soltanto se chi vende esprime il proprio consenso. Nel caso in cui l'azienda venga invece ereditata a causa di morte del titolare, la ditta passa automaticamente all'erede, a meno che il defunto non abbia lasciato disposizioni diverse nel testamento.
La norma mira a tutelare l'identità dell'attività economica e il pubblico, vietando la cessione del nome commerciale in modo isolato rispetto all'azienda a cui è collegato. Inoltre, stabilisce regole chiare sulla sorte della ditta in caso di vendita o successione dell'azienda.
Si applica a chiunque ceda o acquisti un'azienda tramite contratto tra vivi, nonché agli eredi e successori che subentrano nell'azienda a causa di morte.
Un imprenditore decide di vendere il proprio negozio a un terzo: la ditta del negozio potrà passare al compratore solo se il venditore acconsente esplicitamente a questo passaggio insieme all'azienda. Se invece l'imprenditore viene a mancare, l'erede che riceve l'azienda erediterà automaticamente anche la ditta, a meno che nel testamento non sia stato stabilito diversamente.
Nel trasferimento tra vivi è richiesto il consenso dell'alienante per il passaggio della ditta; in mancanza di consenso o in caso di divieto testamentario la ditta non si trasferisce.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.