Art. 2563
Ditta.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2563
Ditta.
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L'articolo stabilisce che l'imprenditore può scegliere il nome (la ditta) con cui esercitare la propria attività e ha il diritto di utilizzarlo in modo esclusivo. Per legge, la ditta deve obbligatoriamente includere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore stesso, a prescindere da come venga composta o arricchita con altre parole o elementi di fantasia. Resta salva l'eventuale diversa disciplina prevista dall'articolo 2565.
La norma tutela l'identità commerciale dell'imprenditore sul mercato, garantendogli l'esclusiva sul proprio nome commerciale e assicurando che i terzi possano ricondurre l'attività alla sua persona.
La disposizione si rivolge a tutti gli imprenditori che scelgono e utilizzano una ditta per contraddistinguere la propria attività economica.
Un imprenditore di nome Mario Rossi avvia un'attività commerciale e sceglie come ditta la denominazione 'Pasticceria Aurora di M. Rossi'. Avendo inserito la propria sigla e il cognome, egli ha il diritto esclusivo di utilizzare tale ditta per la sua impresa.
Obbligo per l'imprenditore di includere nella ditta almeno il proprio cognome o la propria sigla, salvo le eccezioni previste dall'art. 2565.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.