CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VIIICapo II

Art. 2564

Modificazione della ditta.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2564

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