CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VIII›Capo II
Art. 2566
Registrazione della ditta.
In vigore dal 19 apr 1942
Per le imprese commerciali, l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta, se questa non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell' o, trattandosi di ditta derivata, se non è depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2566