CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VIII›Capo I
Art. 2560
Debiti relativi all'azienda ceduta.
In vigore dal 19 apr 1942
L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2560