CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VIIICapo I

Art. 2558

Successione nei contratti.

In vigore dal 19 apr 1942
Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2558

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