CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VII
Art. 2553
Divisione degli utili e delle perdite.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2553