CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VII
Art. 2552
Diritti dell'associante e dell'associato.
In vigore dal 19 apr 1942
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.
Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta.
In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2552