Art. 2552 · Diritti dell'associante e dell'associato.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VII

Art. 2552

2824 / 3261

Diritti dell'associante e dell'associato.

In vigore dal 19 apr 1942
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta. In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.
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