CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VICapo II

Art. 2548

Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia.

In vigore dal 1 gen 2004
L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio. L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento. I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2548

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo