CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VICapo ISez. IV

Art. 2543

Organo di controllo.

In vigore dal 1 gen 2004
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell', nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2543

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