CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VI›Capo II
Art. 2548
2820 / 3261Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia.
In vigore dal 1 gen 2004
L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.
L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2548