Art. 2563 · Ditta.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VIIICapo II

Art. 2563

2835 / 3261

Ditta.

In vigore dal 19 apr 1942
L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2563