CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VIII›Capo II
Art. 2563
2835 / 3261Ditta.
In vigore dal 19 apr 1942
L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2563