CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VIII›Capo II
Art. 2565
2837 / 3261Trasferimento della ditta.
In vigore dal 19 apr 1942
La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda.
Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.
Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2565