Art. 2565 · Trasferimento della ditta.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VIIICapo II

Art. 2565

2837 / 3261

Trasferimento della ditta.

In vigore dal 19 apr 1942
La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante. Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2565