Art. 2570 · Marchi collettivi.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VIIICapo III

Art. 2570

2842 / 3261

Marchi collettivi.

In vigore dal 31 dic 1992
I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2570