CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IX›Capo I
Art. 2575
Oggetto del diritto.
In vigore dal 19 apr 1942
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2575