CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VIII›Capo III
Art. 2573
Trasferimento del marchio.
In vigore dal 31 dic 1992
Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purchè in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2573