Art. 2573 · Trasferimento del marchio.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VIIICapo III

Art. 2573

2845 / 3261

Trasferimento del marchio.

In vigore dal 31 dic 1992
Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purchè in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2573