CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo VIII›Capo III
Art. 2572
2844 / 3261Divieto di soppressione del marchio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2572