Art. 2569 · Diritto di esclusività.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VIIICapo III

Art. 2569

2841 / 3261

Diritto di esclusività.

In vigore dal 31 dic 1992
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2569