Art. 2578 · Progetti di lavori.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IXCapo I

Art. 2578

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Progetti di lavori.

In vigore dal 19 apr 1942
All'autore di progetti di lavori d'ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
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