Art. 2585 · Oggetto del brevetto.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IXCapo II

Art. 2585

2857 / 3261

Oggetto del brevetto.

In vigore dal 19 apr 1942
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia immediati risultati industriali. In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
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