CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IX›Capo II
Art. 2585
2857 / 3261Oggetto del brevetto.
In vigore dal 19 apr 1942
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia immediati risultati industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2585