Art. 2584 · Diritto di esclusività.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo IXCapo II

Art. 2584

2856 / 3261

Diritto di esclusività.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.
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