CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VIII

Art. 2496

Deposito dei libri sociali.

In vigore dal 1 gen 2004
Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell', i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2496

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