CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo VIII
Art. 2496
2755 / 3261Deposito dei libri sociali.
In vigore dal 1 gen 2004
Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell', i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2496