CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V
Art. 2498
Continuità dei rapporti giuridici.
In vigore dal 1 gen 2004
Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2498