CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo VIII›Sez. I
Art. 2500
AbrogatoAssegnazione di azioni e quote.
In vigore dal 19 apr 1942 al 31 dic 2003
Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di una società di altro tipo ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo bilancio approvato.
Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a responsabilità limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con l'osservanza dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2500