CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo V

Art. 2501

Forme di fusione.

In vigore dal 1 gen 2004
La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2501

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