CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V
Art. 2501
2372 / 3261Forme di fusione.
In vigore dal 1 gen 2004
La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2501