CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V
Art. 2504
Atto di fusione.
In vigore dal 1 gen 2004
La fusione deve risultare da atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2504