CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo V

Art. 2509

Società estere di tipo diverso da quelle nazionali.

In vigore dal 1 gen 2004
Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2509

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